Recourse dismissed for inadmissibility due to lack of motivation regarding recidivism capacity under Art. 99 CP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Debora Nata Salomao inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to explain why her new crime indicated greater criminal capacity despite her mental fragility, violating Art. 99 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that such censure merely requests a different evaluation of evidence, which is not permitted in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, fourth comma, cod. pen.; The appeal alleging lack of motivation regarding the link between a new crime and increased criminal capacity is inadmissible if it merely requests a different evaluation of probative findings.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATA SALOMAO DEBORA nato il 28/10/1963 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Debora Nata Salomao deduce l'omessa motivazione in ordine alla ragione per la quale il nuovo reato sia sintomatico di una maggiore capacità a delinquere dell'imputata, sino al punto di fondare l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva a causa delle condizioni di disagio psichico dell'imputata;
Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che la Corte di appello ha congruamente motivato sulla lunghissima serie di condanne riportate dalla ricorrente per i reati di resistenza e di oltraggio a pubblico ufficiale e di processi pendenti per analoghi reati e ha rilevato come la stessa, pur mossa dalle proprie condizioni di fragilità psichica, non abbia avvertito alcun monito dalle pregresse condanne, reiterando consapevolmente la propria condotta illecita (pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 lug