Italian Court dismisses appeal claiming excessive penalty due to lack of generic mitigation reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Celesti Donata and Marco Gabrielli inadmissible and infounded. The defense argued the penalty was excessive due to a lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances, but the court found the appeal failed to engage with the specific facts of the lower court's decision. The court ruled that the appellate court's factual assessment on mitigation is non-appealable unless contradictory, thus rejecting the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 396, para. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court's factual judgment on generic mitigating circumstances is non-appealable in terms of legality provided it is non-contradictory and accounts for the preponderant elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CELESTI DONATA nato a CENTO il 09/11/1978 GABRIELLI MARCO nato a NETTUNO il 09/06/1978 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Donata Celesti e di Marco Gabrielli, con unico motivo, deduce il vizio di mancanza di motivazione in relazione all'eccessività dellet pena inflitta per effetto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto lo stesso difensore si limita ad esporre considerazioni generali sui principi di diritto che presiedono alla determinazione del trattamento sanzionatorio e non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha diffusamente motivato su questi punti;
Rilevato che il motivo è parimenti manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e dei numerosi precedenti di entrambi gli imputati; Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis:
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 2