Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Hamdi Briki inadmissible. The appellant argued for the erroneous application of recidivism and the denial of general mitigating circumstances, but the court found the second ground aspecific because it did not contrast with the appellate court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are aspecific, failing to contrast with the reasoning of the contested judgment, or if they merely request a different evaluation of evidence without challenging the legal qualification.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIKI HAMDI (CUI 0480WBB) nato il 28/05/1994 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Hamdi Briki, con il primo motivo, deduce l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto e, con il secondo motivo, l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolve nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; Considerato, peraltro, che la Corte di appello ha applicato la recidiva con motivazione congrua in ragione della correlazione tra i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni commessi dal ricorrente ad analoghi reati commessi dallo stesso sempre all'interno della struttura carceraria e ai danni del suo personale;
Ritenuto che i giudici di appello hanno motivato, in modo logico e compiuto, il diniego delle attenuanti generiche in ragione della modalità esecutiva del fatto, commesso con forbicette e lamette; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7