Ordinanza — n. 31554/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALIH SALAH EDDINE (CUI 069RKVY) nato il 14/05/2002 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il difensore di Malih Salah Eddine deduce l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al delitto di evasione commesso in data 21 aprile 2024, e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul punto; Ritenuto che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha, non incongruamente, escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della durata della violazione della misura degli arresti donniciliari e della reiterazione delle condotte di evasione anche nelle date del 14 aprile 2024 e del 6 marzo 2024 (pag. 2-3 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31554/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, peraltro, che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALIH SALAH EDDINE (CUI 069RKVY) nato il 14/05/2002 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il difensore di Malih Salah Eddine deduce l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al delitto di evasione commesso in data 21 aprile 2024, e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul punto; Ritenuto che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha, non incongruamente, escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della durata della violazione della misura degli arresti donniciliari e della reiterazione delle condotte di evasione anche nelle date del 14 aprile 2024 e del 6 marzo 2024 (pag. 2-3 della sentenza impugnata);
Considerato, peraltro, che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 lugli