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Ordinanza — n. 31551/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of comparison with appellate court's specific recidivism reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31551/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giancarlo Berardinelli inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued that the Court of Appeal of Bologna lacked sufficient motivation regarding his alleged recidivism, claiming the lower court merely stated it existed without proper analysis. The court rejected this claim because the appellate judgment explicitly detailed the specific and reiterated nature of the recidivism based on numerous prior criminal records, including those listed by the defendant himself, which constituted adequate motivation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the lack of motivation in a criminal judgment is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a specific discrepancy between the alleged lack of reasoning and the actual grounds provided in the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation defect specific recidivism reasoning comparison with judgment procedural costs award recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERARDINELLI GIANCARLO nato a CEPAGATTI il 15/05/1971 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il difensore di Giancarlo Berardinelli deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di appello di Bologna avrebbe solo apoditticamente ritenuto sussistente la contestata recidiva; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistente la recidiva specifica e reiterata con motivazione congrua in ragione dei numerosi precedenti penali, anche specifici riportati dall'imputato, espressivi di una marcata capacità a delinquere (pag. 6 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 20