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Ordinanza — n. 31549/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specify non-punishment grounds under Art. 129.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31549/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Fabio Graziani's appeal inadmissible because his defense failed to specify the exact cause of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Although the defense argued for a lack of verification of these grounds, the court ruled that without a precise identification of the legal basis, the objection cannot be examined. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; The appeal alleging a defect in reasoning regarding the non-verification of non-punishment causes is inadmissible if the appellant fails to specify which specific cause of non-punishment is being invoked.

Parole chiave

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non-punishment causes Art. 129 procedural code inadmissible appeal defect in reasoning specification requirement Cassazione Roma procedural costs grazia

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANI FABIO nato a TERAMO il 04/07/1986 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Fabio Graziani con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dell'applicazione di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto lo stesso difensore non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 2025.