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Ordinanza — n. 31547/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify the ground for acquittal under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31547/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Ezay Ukaegbu's appeal inadmissible for failing to specify the ground for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued a lack of motivation regarding non-punishability causes but did not identify the specific legal basis for the lower court's decision. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; The appeal must explicitly state the specific ground for acquittal alleged to be improperly applied; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Art. 129 CPP ground for acquittal lack of motivation procedural defect Criminal Procedure Code Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZAY UKAEGBU (CUI 05CHIQI) nato il 21/12/1992 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Ezay Ukaegbu, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto lo stesso difensore non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente preternnessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 2025.