Ordinanza — n. 31546/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHAKIR KALID nato il 03/02/1981 AGRIDA KAMAL nato il 27/10/1981 YALINE ABDELKADER nato il 04/03/1989 AMIN ABDULATIF nato il 11/09/1989 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Chakir Kalid, di Agrida Kamal, di Yaline Abdelkader e di Amin Abdulatif, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31546/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo è inammissibile in quanto lo stesso difensore non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 2025.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHAKIR KALID nato il 03/02/1981 AGRIDA KAMAL nato il 27/10/1981 YALINE ABDELKADER nato il 04/03/1989 AMIN ABDULATIF nato il 11/09/1989 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Chakir Kalid, di Agrida Kamal, di Yaline Abdelkader e di Amin Abdulatif, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo è inammissibile in quanto lo stesso difensore non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 2025.