Italian court dismisses appeal as arguments merely request new factual evaluation rather than legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Daniela Voci inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding force majeure and her criminal liability for evasion, but the court found these points merely requested a different assessment of evidence. Since the Court of Appeal had already provided sufficient reasoning on these issues, the appeals were rejected as non-specific and repetitive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals that merely request a new evaluation of evidence without pointing to specific legal errors are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOCI DANIELA nato a CATANZARO il 24/03/1978 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Daniela Voci, con il primo motivo, deduce la mancanza della motivazione con riferimento alla scriminante della forza maggiore e alla necessità di scongiurare un pericolo imminente per il figlio, e, con il secondo motivo, la carenza e l'illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità penale della ricorrente per il reato di evasione;
Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità e, comunque, sono meramente reiterativi di censure disattese con motivazione congrua dalla Corte di appello; Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è parimenti aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio