Cassation appeal dismissed for genericity due to lack of factual comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for genericity, ruling that the arguments failed to compare facts with the Court of Appeal's reasoning. Barkallah Mongi argued against the denial of violent conduct without specific factual grounds, while the court noted the absence of comparative analysis. Consequently, the appeal was rejected, and Mongi was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity when it fails to provide a specific comparison between the contested facts and the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARKALLAH MONGI nato il 11/12/1986 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Barkallah Mongi OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deducono violazioni di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., è generico in quanto privo di confronto con la motivazione della Corte di appello, risultando, invero i eccentrico là dove si nega la sussistenza di una condotta violenta sul presupposto della assenza di lesioni; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07