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Ordinanza — n. 31527/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic due to lack of specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31527/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Chanoufi Tijani inadmissible for genericity. The court found the petition lacked specific factual or legal arguments required to challenge the lower court's sentencing and qualification of the offense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible for genericity if it fails to set forth specific reasons in fact or law for verification, merely stating conclusions without argumentation.

Parole chiave

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genericity of appeal lack of specific arguments Art. 129 code of criminal procedure inadmissibility of appeal Cassa delle ammende motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHANOUFI TIJANI (CUI: 02XCA5R) nato il 28/02/1982 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Chanoufi Tijani OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deducono violazioni di legge, carenza della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio ed erronea qualificazione giuridica del fatto, è generico in quanto privo di effettiva censura solo apoditticamente enunciata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0