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Ordinanza — n. 31524/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as grounds inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31524/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Altamura Gaetano inadmissible, rejecting his claim of motivation defects regarding the sentence reduction. The appellate court had previously agreed with the parties on the legal qualification and penalty amount under the settlement procedure. The Supreme Court ruled that the specific grounds raised could not be examined against the original judgment under the relevant procedural article.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: The appeal against a sentence reducing the penalty pursuant to the settlement procedure is inadmissible if the grounds do not concern the validity of the agreement or the application of the law to the agreed terms.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility settlement procedure sentencing Article 599-bis Code Article 610 paragraph 5-bis motivation defects appeal sanzione sostitutiva modalità di calcolo dell'ammenda alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
Altamura Gaetano ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTAMURA GAETANO nato a NAPOLI il 27/10/1963 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Altamura Gaetano ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 973,00 di multa in ordine ai reati ascritti (anche in continuazione con i fatti di cui a sentenza passata in giudicato).

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis