Italian Court dismisses appeal against violent assault on police officers as inadmissible due to lack of new facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by De Siena Gaetano inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for violently attacking police officers with a hammer after they attempted to stop his vehicle. The court rejected the arguments that the facts were misinterpreted or that mitigating circumstances were wrongly excluded, ruling that the appeal offered no new evidence or legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely proposes an alternative reading of facts already established by the appellate court without presenting new evidence or demonstrating a violation of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIENA GAETANO nato a STRONGOLI il 12/11/1976 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di De Siena Gaetano OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità è teso a prospettare una lettura alternativa dei fatti adeguatamente ricostruiti dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la condotta violenta tesa dapprima a mettere a repentaglio gli utenti della strada e gli stessi verbalizzanti inseguitori e, una volta fermata l'autovettura dal medesimo condotta, quella che lo ha visto minacciare i pubblici ufficiali con un martello (pagg. 3 e 4); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivatamente escluse sulla base della gravità della condotta per come espressamente rievocata in sentenza (pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0