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Ordinanza — n. 31522/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31522/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31522/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDO SERGIO nato a COSENZA il 10/09/1974 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Raimondo Sergio OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, là dove ha valorizzato lo strumentale utilizzo delle condizioni di salute precarie per violare l'ampia possibilità di accedere a strutture sanitarie, motivazione non illogica che ha dato conto della non scarsa offensività, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31522/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, là dove ha valorizzato lo strumentale utilizzo delle condizioni di salute precarie per violare l'ampia possibilità di accedere a strutture sanitarie, motivazione non illogica che ha dato conto della non scarsa offensività, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inesigibile malgrado lesioni salute allontanamento nonostante motivi di salute esenzione dall'assicurazione malattie assenza di caso di rigore peggioramento notevole della salute danno alla salute preesistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDO SERGIO nato a COSENZA il 10/09/1974 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Raimondo Sergio OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, là dove ha valorizzato lo strumentale utilizzo delle condizioni di salute precarie per violare l'ampia possibilità di accedere a strutture sanitarie, motivazione non illogica che ha dato conto della non scarsa offensività, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07