Ordinanza — n. 31522/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDO SERGIO nato a COSENZA il 10/09/1974 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Raimondo Sergio OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, là dove ha valorizzato lo strumentale utilizzo delle condizioni di salute precarie per violare l'ampia possibilità di accedere a strutture sanitarie, motivazione non illogica che ha dato conto della non scarsa offensività, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31522/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, là dove ha valorizzato lo strumentale utilizzo delle condizioni di salute precarie per violare l'ampia possibilità di accedere a strutture sanitarie, motivazione non illogica che ha dato conto della non scarsa offensività, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDO SERGIO nato a COSENZA il 10/09/1974 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Raimondo Sergio OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, là dove ha valorizzato lo strumentale utilizzo delle condizioni di salute precarie per violare l'ampia possibilità di accedere a strutture sanitarie, motivazione non illogica che ha dato conto della non scarsa offensività, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07