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Ordinanza — n. 31520/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to examine substantive grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31520/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Moldoveanu Alexandru Daniel inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant alleged defects in the lower court's reasoning regarding the inadmissibility of his appeal, but the court found these arguments generic and unsubstantiated. The decision rests on the failure to confront the appellant's claims with the actual reasoning provided in the first-instance order.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, do not confront the reasoning of the contested order, and omit examination of the substantive grievances.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to examine Cassation procedure procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 366-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLDOVEANU ALEXANDRU DANIEL nato il 25/08/1991 avverso l'ordinanza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Moldoveanu Alexandru Daniel OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'ordinanza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato ed esso stesso generico in quanto, da un canto, non si confronta con la motivazione dell'ordinanza, dall'altra omette di prendere in esame il reale contenuto dei motivi di gravame effettivamente privi di concrete censure nei confronti del provvedimento di primo grado impugnato; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/