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Ordinanza — n. 31514/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of already refuted arguments on non-punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31514/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mario Imparato inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the cause of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and incorrectly assessed the gravity of the crime. The court rejected these claims as they were identical to those already refuted by the Court of Appeal, which had properly evaluated the organization of the evasion scheme.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when it reproduces identical censure regarding the cause of non-punishability that has been adequately refuted by the Court of Appeal in its reasoning on the facts.

Parole chiave

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cause of non-punishability Article 131-bis Penal Code inadmissibility of appeal repetition of arguments Court of Cassazione procedural economy refuted censure evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPARATO MARIO nato a NOCERA INFERIORE il 21/09/1994 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Imparato Mario OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, là dove ha valorizzato, onde sostenere che il fatto di reato non fosse tenue, la previa articolata organizzazione dell'evasione, motivazione in fatto non illogica e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/