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Ordinanza — n. 31511/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds, upholding lower court's finding of increased social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31511/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Rigat Adil inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for recidivism, arguing against the assessment of increased social danger and the weight of mitigating circumstances. The court rejected these arguments, noting that the Court of Appeal had already thoroughly refuted similar claims by highlighting the frequency of property crimes and the short time interval between offenses.

Regesto Legislator

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Art. 99, fourth comma, cod. pen.; The court's assessment of recidivism based on the frequency of crimes and the short interval between them constitutes a valid finding of increased social danger that cannot be successfully challenged on appeal without new evidence.

Parole chiave

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recidivism assessment increased social danger property crimes frequency short time interval appeal inadmissibility mitigating circumstances Cassation review recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 99, fourth comma, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGAT ADIL nato il 06/04/1983 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rigat Adil OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva è riproduttivo di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha sul punto, non solo valorizzato i plurimi reati contro il patrimonio in precedenza commessi, ma anche il breve lasso di tempo che ha interessato tali condotte delittuose, tanto da condividere e fare proprio il richiamato giudizio già operato dal Tribunale in ordine alla sintomaticità di una accresciuta pericolosità sociale e assenza di rivisitazione critica del vissuto; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo che risulta anche manifestamente infondato, avendo la Corte di merito evidenziato come la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. contestata non consentisse di ritenere prevalenti sulla citata aggravante le concesse circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0