Court dismisses appeal on prescription defense due to suspended trial adjournment extending limitation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luca Brancato's appeal inadmissible, rejecting his claim that the crime under Article 341-bis of the Penal Code had prescribed. The court found the nine-year limitation period extended by a 63-day suspension of hearings requested by defense counsel in 2017, pushing the expiration date to December 16, 2024. Consequently, since the second-instance judgment was rendered in October 2024, the prescription defense was deemed manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis cod. pen.; The limitation period for criminal prosecution is extended by periods of suspension of hearings, meaning a defense based on prescription fails if the extended deadline occurs after the final judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATO LUCA nato a CATANIA il 24/11/1992 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Brancato Luca OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è manifestamente infondato tenuto conto che, oltre a doversi determinare il relativo termine in anni nove in ragione della contestata recidiva (come dallo stesso ricorrente ammesso), occorre computare il periodo di sospensione di 63 giorni, giusta richiesta di rinvio formulata dal difensore all'udienza del 23 marzo 2017 (rinviata all'udienza del 25 maggio 2017) per adesione all'astensione dalle udienze indetta dall'associazione di categoria, così facendo slittare la data dì perenzione della causa di estinzione del reato al 16 dicembre 2024, data successiva alla sentenza di secondo grado emessa il 25 ottobre 2024; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/