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Ordinanza — n. 31509/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as criminal appeal is inadmissible due to lack of jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31509/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessandro Imbruguglia inadmissible. The appellant challenged a lower court's criminal judgment regarding a specific offense and sentencing, arguing for the recognition of mitigating circumstances and a lighter penalty. The court rejected these claims because the appeal was procedurally improper, as the territorial court had already provided a logical and coherent motivation for its decisions on criminal liability and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The appeal against a criminal judgment is inadmissible when the appellant fails to exhaust the necessary procedural steps or when the appeal is filed against a decision that is not subject to cassation review under the relevant criminal procedure code.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Corte di Cassazione jurisdiction sentencing mitigation rejection procedural exhaustion requirement criminal liability determination tentato furto attenuazione della pena reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
11757/25 IMBRAGUGLIA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
pen.); ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.
art. 385 cod. pen
11757/25 IMBRAGUGLIA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod.
art. 62-bis cod. pen
pen.); ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMBRAGUGLIA ALESSANDRO nato a CATANIA il 02/08/1980 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 11757/25 IMBRAGUGLIA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva, sono manifestamente infondati, perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni che portavano ad escludere che il ricorrente non avesse sentito il campanello suonato su entrambe le porte che davano accesso all'appartamento e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio fondato sui plurimi precedenti penali che gravano sul ricorrente e sulla intensità del dolo della condotta (cfr. rispettivamente pagg. 3 e 4). rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso