Italian Court dismisses appeal as criminal appeal is inadmissible due to lack of jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessandro Imbruguglia inadmissible. The appellant challenged a lower court's criminal judgment regarding a specific offense and sentencing, arguing for the recognition of mitigating circumstances and a lighter penalty. The court rejected these claims because the appeal was procedurally improper, as the territorial court had already provided a logical and coherent motivation for its decisions on criminal liability and sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The appeal against a criminal judgment is inadmissible when the appellant fails to exhaust the necessary procedural steps or when the appeal is filed against a decision that is not subject to cassation review under the relevant criminal procedure code.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMBRAGUGLIA ALESSANDRO nato a CATANIA il 02/08/1980 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 11757/25 IMBRAGUGLIA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva, sono manifestamente infondati, perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni che portavano ad escludere che il ricorrente non avesse sentito il campanello suonato su entrambe le porte che davano accesso all'appartamento e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio fondato sui plurimi precedenti penali che gravano sul ricorrente e sulla intensità del dolo della condotta (cfr. rispettivamente pagg. 3 e 4). rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso