Cassation appeal dismissed de plano for failing to cite admissible grounds under post-2017 procedural code amendments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible de plano because the defendant failed to cite grounds permitted under the amended criminal procedure code. Although the defense argued defects in the lower court's reasoning regarding sentencing, the Court noted that only specific issues like the expression of the accused's will or legal qualification are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing judgments must strictly adhere to the grounds listed in the amended code; appeals citing general defects in reasoning or application of the law are inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODENA MATTIA nato a SANREMO il 24/01/1985 avverso la sentenza del 10/03/2025 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Modena Mattia impugna la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Tribunale di Imperia che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
2. La difesa deduce vizi di motivazione quanto ad applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07