Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for manifestly unfounded arguments on justifications and non-punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's criminal judgment regarding justifications under Articles 51 and 59 of the Penal Code and non-punishment under Article 131-bis. The court found the arguments merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the territorial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 51 and 59 of the Penal Code; Article 131-bis of the Penal Code. An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCHIN GIULIA nato a TRIESTE il 16/06/1997 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 11674/25 BOSCHIN OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferenti al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento al mancato riconoscimento delle cause di giustificazione di cui agli artt. 51 e 59 cod. pen. ovvero di cui agli artt. 54 e 59 cod. pen. nonché all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati là dove risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 2 e 3). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07