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Ordinanza — n. 31507/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for manifestly unfounded arguments on justifications and non-punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31507/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's criminal judgment regarding justifications under Articles 51 and 59 of the Penal Code and non-punishment under Article 131-bis. The court found the arguments merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the territorial court.

Regesto Legislator

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Articles 51 and 59 of the Penal Code; Article 131-bis of the Penal Code. An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments justifications in criminal law non-punishment provisions repetitive legal arguments court costs and fines Corte di Cassazione punibilità

Disposizioni normative citate

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Article 51 of the Penal Code
Article 59 of the Penal Code
Article 54 of the Penal Code
Article 131-bis of the Penal Code
nonché all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
11674/25 BOSCHIN OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferenti al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento al mancato riconoscimento delle cause di giustificazione di cui agli artt.
art. 131-bis cod. pen
nonché all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati là dove risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCHIN GIULIA nato a TRIESTE il 16/06/1997 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 11674/25 BOSCHIN OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferenti al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento al mancato riconoscimento delle cause di giustificazione di cui agli artt. 51 e 59 cod. pen. ovvero di cui agli artt. 54 e 59 cod. pen. nonché all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati là dove risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 2 e 3). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07