Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic recidiva arguments and lack of specific sentencing grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Martinelli Vincenzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, but the Court found these reasons merely generic and insufficient to challenge the specific decision. Consequently, the Court ruled that the territorial court's reasoning was logical and coherent, rejecting the appeal on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging a sentencing decision based on generic grounds for mitigating circumstances is inadmissible if the lower court provided logical and coherent reasoning, as the appellant must specifically refute the exact terms of the decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI VINCENZO nato a MASSAFRA il 04/09/1983 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 11652/25 MARTINELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (invero deducendo ragioni che si addicono alla confutazione della recidiva e per ciò solo generico nella parte in cui non coglie gli esatti termini della decisione che viene astrattamente censurata) è manifestamente infondato, perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 e 2); che nondimeno corretta risulta la parte della decisione che ha rilevato come i plurimi precedenti penali denotassero una incrementata pericolosità idonea a giustificare l'aumento di pena per la recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i