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Ordinanza — n. 31505/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against traffic fine for failing to answer doorbell, citing prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31505/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luca Tondo's appeal against a traffic fine inadmissible. The appellant argued he was not guilty of evasion because he did not hear the doorbell, while the lower court found he was absent due to repeated, repeated doorbell rings and his negative personality profile. The court rejected these arguments as generic and unsupported by new evidence, noting the lower court correctly applied the law based on prior convictions and the duration of the control.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 131 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic, fail to address the lower court's specific reasoning regarding the defendant's absence and prior record, and do not present new elements capable of altering the factual assessment.

Parole chiave

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traffic violation appeal evasion of control inadmissible appeal prior convictions generic grounds guida in stato di ebbrezza qualificata idoneità alla guida accertamento medico incompleto

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 131 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONDO LUCA nato a TARANTO il 10/05/1995 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Tondo Luca OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'insussistenza del delitto di evasione per non aver il ricorrente sentito il suono del campanello, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono, oltre che manifestamente infondati, riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato (primo motivo) come il ricorrente, per durata, reiterazione ed efficacia del controllo (i verbalizzanti avevano ripetutamente suonato, in due distinti controlli, il citofono, senza ricevere alcuna risposta) non si trovasse in casa, smentendo la rilevanza della documentazione medica redatta solo successivamente ai fatti, la valutazione (secondo motivo) delle precedenti condanne per almeno quattro reati della stessa indole che precludevano la possibilità di ritenere i fatti non abili , evenienza, questa, apprezzata anche in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dell'assenza di elementi positivamente valutabili e della rilevata negativa personalità, in conclusione (quarto motivo), rappresentando come la pena fosse stata determinata partendo dal minimo edittale; che il terzo ed il quarto motivo si presentano altresì generici tenuto conto che compendiano principi di diritto in ordine ai requisiti richiesti dalla legge e da questa Corte in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, omettendo ogni confronto con la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de