Cassation appeal dismissed as inadmissible because preliminary hearing acts are not appealable to the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ettore Rossi inadmissible de plano. Rossi challenged preliminary hearing decrees regarding charges of slander, forgery, and fraud, arguing violations of specific procedural articles. The court ruled that such endo-procedimental acts are not subject to cassation review and can only be contested after a final judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals against preliminary hearing acts are inadmissible to the Court of Cassation as they do not affect the final judgment and must be raised after the trial concludes.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI ETTORE nato a ROMA il 30/08/1963 avverso il decreto del 02/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Ettore Rossi, imputato nel procedimento n. 5833/2022 mod. 21 pendente presso il Tribunale di Pescara in ordine ai delitti di calunnia, falso e truffa, ha impugnato il decreto che ha disposto il giudizio da parte del giudice dell'Udienza preliminare e i connessi atti istruttori anche emessi dal Tribunale di Pescara, deducendo violazione degli artt. 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 in relazione agli artt. 420e 420- bis, 420-ter, 429-quater, 421, 424, 431, 484 e 489 cod. proc. pen.
2. Il ricorso, tenuto conto altresì delle memorie del 27 giugno 2025 della difesa, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso provvedimenti endoprocedimentali che, in quanto tali, non sono impugnabili in cassazione, ma semmai costituire oggetto di impugnazione all'esito della decisione nel merito. Sotto questo profilo, non è ipotizzabile la pur dedotta abnormità, tenuto conto che detto vizio dell'atto, di creazione giurisprudenziale onde consentire la impugnabilità degli atti endoprocedimentali, è stato ritenuto sussistente nella sola ipotesi in cui lo stesso determina una stasi irreversibile del processo, ipotesi non ricorrente nel caso di specie / .
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso