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Ordinanza — n. 31500/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on non-punishment ground as issue already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31500/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ternullo Massimiliano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-punishment provision of Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that this issue was already addressed and resolved logically by the territorial court, which considered the context and lack of justification for mitigating the conduct under Article 391-ter.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 391-ter cod. pen.: An appeal raising a non-punishment ground already decided by the territorial court in a prior proceeding is inadmissible as it reproduces a question for which a non-illogical response has been provided.

Parole chiave

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non-punishment provision inadmissible appeal reproducible issue territorial court decision procedural costs Cassa delle ammende Article 131-bis attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 391-ter cod. pen.
è riproduttivo di questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito non illogica risposta là dove ha valorizzato il contesto e l'assenza di giustificazione per poter attenuare la portata della condotta ex art. 391- ter cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 391- ter cod. pen
è riproduttivo di questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito non illogica risposta là dove ha valorizzato il contesto e l'assenza di giustificazione per poter attenuare la portata della condotta ex art. 391- ter cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERNULLO MASSIMILIANO nato a ROMA il 14/07/1968 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ternullo Massimiliano OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito non illogica risposta là dove ha valorizzato il contesto e l'assenza di giustificazione per poter attenuare la portata della condotta ex art. 391- ter cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/