Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for lack of intent as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding criminal intent, but the appellate court had already properly addressed the absence of *dolus* with sound legal reasoning. The supreme court rejected this challenge as manifestly unfounded, upholding the original conviction for the crime specified in Article 385 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal conviction based on the absence of criminal intent is inadmissible if the lower court's assessment of *dolus* was legally sound and the appeal is manifestly unfounded.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABELLI MAURIZIO nato a GENAZZANO il 07/04/1963 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 11550/25 SABELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento all'affermazione di penale responsabilità - precisamente, per l'insussistenza della coscienza e volontà - è manifestamente infondato, là dove in appello si deduceva l'assenza di dolo, aspetto vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (cfr. rispettivamente pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07