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Ordinanza — n. 31499/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for lack of intent as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31499/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding criminal intent, but the appellate court had already properly addressed the absence of *dolus* with sound legal reasoning. The supreme court rejected this challenge as manifestly unfounded, upholding the original conviction for the crime specified in Article 385 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal conviction based on the absence of criminal intent is inadmissible if the lower court's assessment of *dolus* was legally sound and the appeal is manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal intent manifestly unfounded inadmissible appeal Article 385 Penal Code procedural inadmissibility criminal liability court costs prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
11550/25 SABELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
11550/25 SABELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABELLI MAURIZIO nato a GENAZZANO il 07/04/1963 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 11550/25 SABELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento all'affermazione di penale responsabilità - precisamente, per l'insussistenza della coscienza e volontà - è manifestamente infondato, là dove in appello si deduceva l'assenza di dolo, aspetto vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (cfr. rispettivamente pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07