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Ordinanza — n. 31496/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as manifestly unfounded for generic mitigating circumstances not applied in maximum extent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31496/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Perskura Ridon inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to apply generic mitigating circumstances only partially rather than in their maximum extent. The court ruled the complaint manifestly unfounded because the lower court properly assessed the statutory prerequisites under Articles 132 and 133 of the Penal Code to justify the limited scope of the mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The appellate court's assessment of generic mitigating circumstances is valid if it reasonably justifies a limited application based on the specific case facts, rendering an appeal claiming maximum extension manifestly unfounded.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances penal code articles 132 133 manifestly unfounded appeal quantification of sentence Cassa delle ammende attenuazione della pena riduzione della multa riduzione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSKURA RIDON (CUI 04ER3W0) nato il 18/09/1993 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Perskura Ridon OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la quantificazione della pena con riferimento alla diminuzione non nella massima estensione per le concesse circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato ,avendo la Corte di appello ben apprezzato i presupposti di cui all'art.132 e 133 cod. pen., onde giustificare la limitata portata della citata attenuante sulla complessiva quantificazione della pena (quarto e quinto foglio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/202