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Ordinanza — n. 31494/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic arguments fail to refute specific habitual crime evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31494/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ettore Oricchio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Oricchio challenged the lower court's findings on non-punishment and recidivism, arguing that the automatism defense was overvalued and ignoring recent drug offenses. The court rejected these claims as generic, noting they failed to refute the specific evidence of habitual criminal behavior and increased social danger established by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically refute the factual findings regarding habitual criminality or recidivism established by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds habitual criminality recidivism defense automatism defense Corte di Cassazione procedural costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORICCHIO ETTORE nato a ROMA il 30/06/1987 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Oricchio Ettore OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità è generico in quanto non confuta quanto rilevato dalla Corte di appello in ordine alla sussistenza di due precedenti specifici idonei a far apprezzare l'abitualità del comportamento delittuoso; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva sul presupposto di un valorizzato automatismo che, invero, trascura come la Corte di appello abbia fatto espresso riferimento, oltre ai due precedenti reati di evasioni', anche ai ravvicinati reati in materia di stupefacenti, così da rendere palese la aumentata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07