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Ordinanza — n. 31493/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding evasion charge and excessive sentencing due to factual errors and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31493/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for evasion and the imposed sentence. The appellant argued she was misled about the visit time and that the penalty was excessive, but the court found her claims contradicted by the afternoon timing of her removal and the negligible duration of her brief police call. Consequently, the court rejected these arguments as unsupported by the evidence and procedural record.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant's factual assertions regarding the timing of events and the adequacy of the penalty are contradicted by the lower court's logical assessment of the evidence and procedural data.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evasion charge dismissal sentencing proportionality review factual error rebuttal procedural logic assessment attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONVERSO SILVANA nato a ROSSANO il 11/12/1961 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Converso Silvana OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di evasione sull'assunto che la ricorrente sarebbe caduta in errore sull'orario ed il giorno in cui effettuare la visita specialistica e che, avvedutasi dell'errore, avrebbe chiamato il Commissariato, è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha smentito detta versione sia per l'incompatibilità dell'orario - pomeridiano e non mattutino - dell'allontanamento (così da rendere non credibile una assuefazione rispetto ad una routine invero correttamente calendarizzata, ma non osservata), sia per la scarsa valenza della chiamata telefonica della durata di quattro secondi al Commissariato di P.S. non in linea la prospettata richiesta di autorizzazione allorché si sarebbe avveduta dell'errore, valutazioni in fatto fondate su dati processuali apprezzati con logicità e completezza ,insindacabili in sede di legittimità; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo javendo la Corte territoriale rilevato come la pena, determinata in misura prossima al minimo eclOttale con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata fosse stata invece quantificata in maniera adeguata rispetto alla gravità del fatto; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec