Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new elements and confirmed recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judgment regarding omitted general mitigating circumstances and the finding of recidivism. The court found that the appellant offered no new elements, as surrender was already covered by a recognized mitigating circumstance, and the recidivism finding was fully supported by the record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already refuted by the appellate court without presenting new elements or evidence capable of altering the factual assessment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGANTINO STEFANO nato a ROMA il 16/07/1991 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udìta la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gigantino Stefano OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di analoga critica adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come neppure il ricorrente avesse indicato elementi valorizzabili, se non la circostanza che l'imputato si fosse consegnato agli organi di polizia, evenienza già presa in esame attraverso la riconosciuta attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen.; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva invero motivata, non solo attraverso la puntuale evocazione delle plurime ricadute nel delitto da parte del ricorrente, ma anche con la valorizzazione della palesata pervicace persistenza di una intensa carica delinquenziale, tale da giustificare l'aggravamento del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0