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Ordinanza — n. 31491/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for aggravated theft, rejecting necessity and non-punishment defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31491/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Umberto Mulè inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued he acted out of necessity to buy sugar for a medical condition and claimed his conduct was not sufficiently offensive. The court rejected these defenses, finding the alleged state of necessity inapplicable and the conduct clearly violating prescribed rules.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 52 cod. pen.: The court establishes that defenses of necessity and non-punishment based on medical necessity are rejected when the conduct demonstrates insensitivity to prescribed rules and lacks the requisite objective justification.

Parole chiave

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aggravated theft conviction state of necessity defense non-punishment provision medical necessity claim insensitivity to rules Cassa delle ammende appeal inadmissibility preclusione per tolleranza

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 52 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MULE' UMBERTO nato a ROMA il 03/01/1973 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mulè Umberto OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la sussistenza del dolo del reato, anche sul presupposto che il ricorrente si sarebbe sentito male e fosse uscito da casa per comprare un gelato per assumere zuccheri come consigliatogli da un medico, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha rilevato, con corretti e pertinenti riferimenti in fatto e diritto, come non ricorresse nel caso di specie lo stato di necessità; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., tra l'altro, riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta ritenendo non scarsamente offensiva la condotta a causa della apprezzata insensibilità al rispetto delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07