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Ordinanza — n. 31490/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for aggravated theft due to proven intent and lack of statutory exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31490/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Galiano inadmissible, rejecting his claims regarding intent and the non-punishability of the act. The appellate court correctly found that Galiano's alleged forgetfulness regarding his return time was unjustified given his duty to verify authorized hours, and his conduct was sufficiently offensive to warrant punishment. Consequently, the appeal was dismissed, and Galiano was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly identifies the existence of criminal intent and rejects statutory non-punishability defenses based on the offender's subjective awareness of regulatory violations.

Parole chiave

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criminal intent non-punishability theft regulations procedural inadmissibility penal code appellate review procedural costs risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIANO PASQUALE nato a DASA' il 09/12/1961 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Galiano Pasquale OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la sussistenza del dolo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rilevato, con corretti e pertinenti riferimenti in fatto e diritto, come fosse ingiustificatR la dedotta dimenticanza in ordine all'orario di rientro nell'abitazione, anche in ragione dell'onere gravante sul ricorrente di controllare l'orario coperto da idonea autorizzazione; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., tra l'altro, riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, ritenendo non scarsamente offensiva la condotta in ragione della apprezzata insensibilità al rispetto delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0