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Ordinanza — n. 31489/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding arson charges, citing lack of intent and minor departure from home.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31489/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Colò Paolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of intent (dolo) and the non-punishment clause, arguing his brief exit to smoke was irrelevant. The court rejected these arguments, noting that leaving the residence for trivial reasons does not negate criminal intent or satisfy the requirements for non-punishment.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The court holds that a brief departure from the residence for trivial purposes, such as smoking, is insufficient to negate criminal intent or trigger the non-punishment provision, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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arson charges criminal intent non-punishment clause departure from home inadmissible appeal reati contro la famiglia trascuranza degli obblighi di mantenimento attribuzione dell'abitazione familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLO' PAOLO nato a ROMA il 04/02/1964 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Colò Paolo OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la sussistenza del dolo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rilevato, con corretti e pertinenti riferimenti in fatto e diritto, che fosse irrilevante ai fini della sussistenza del dolo la circostanza che il ricorrente fosse uscito dall'abitazione per fumare la sigaretta; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., tra l'altro, riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta ritenendo non scarsamente offensivo l'allontanamento dalla abitazione per futili motivi tale da denotare l'insensibilità del ricorrente al rispetto delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/