Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and futility of arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Esposito Carlo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's complaint regarding the non-applicability of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code was identical to one already rejected in the lower court's decision. Consequently, the court ruled the arguments were futile and the conduct not sufficiently offensive to warrant a new review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are identical to those previously rejected and deemed futile, as the conduct lacks the necessary offensiveness to justify a new examination.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CARLO (CUI 00D9GGP) nato a ERCOLANO il 15/03/1978 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Esposito Carlo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. lfh riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta là dove ha ritenuto non scarsamente offensiva la condotta a cagione dell'apprezzata futilità dei motivi dell'allontanamento poiché significativi dell'insensibilità del ricorrente al rispetto delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/