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Ordinanza — n. 31486/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetition of already refuted recidivism issue by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31486/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Monica Corda's appeal inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The lower court had already thoroughly refuted the recidivism argument, highlighting the defendant's high social danger through multiple crimes. The Supreme Court rejected the appeal because the contested issue was identical to one already adequately addressed and dismissed by the Court of Appeal of Florence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are merely a reproduction of an issue already adequately refuted by the court of appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism issue repetition Court of Cassazione procedural economy principle already refuted argument recidiva nell'infrazione motivi di cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDA MONICA nato a LIVORNO il 06/07/1977 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Corda Monica OSSERVA Rilevato che il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto come i plurimi reati per i quali Monica Corda risulta gravata, evidenziano l'accentuata riprovevolezza del fatto e la pericolosità sociale dell'imputata; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/