Appeal dismissed; leaving time violation during authorized work constitutes escape under domestic arrest measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible, ruling that violating the authorized work hours constitutes the crime of escape rather than a mere procedural violation. The appellant argued that only the timing of the work was breached, but the Court held that leaving the authorized location during work hours fulfills the elements of escape. Consequently, the lower court's conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 cod. proc. pen.; Art. 277 cod. proc. pen.: Violation of the time limits for work authorized under domestic arrest measures constitutes the crime of escape, not a simple procedural infraction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO RUGGIERO nato a ZAPPONETA il 15/04/1970 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Valentino Ruggiero OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'integrazione del delitto di evasione per aver il ricorrente solo violato l'orario in cui era stato autorizzato a lavorare, è manifestamente infondato costituendo principio di diritto pacifico quello secondo cui integra il delitto di evasione e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzata a svolgere l'attività lavorativa (Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, P.G. in proc. dierna, Rv. 245811 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07