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Ordinanza — n. 31481/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of civil interest and manifestly unfounded exemption claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31481/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vijila Doru inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued for an exemption under Article 393-bis of the Penal Code, but the Court found this claim manifestly unfounded and contradicted by the lower court's finding that the defendant was merely secured, not forcibly restrained, during ambulance transport. Consequently, the appeal was rejected because the civil party had not actively pursued their claims prior to the inadmissibility ruling, failing the requirement for cost liability.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 610, 611 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the exemption claim is manifestly unfounded, and the appellant is condemned to pay costs only if the civil party has actively pursued their claims.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility exemption manifestly unfounded civil party active pursuit procedural costs liability ambulance transport restraint spese di difesa ripetibili accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
Artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
art. 393-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIJILA DORU nato il 05/06/1989 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Vijila Doru e le conclusioni della difesa trasmesse il 22 maggio 2025 con cui si chiede l'annullamento della sentenza OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello là dive ha fatto presente che il ricorrente non fosse stato contenuto coattivamente quanto, piuttosto, assicurato alle cinture per il trasporto da parte dell'autoambulanza che lo aveva soccorso in quanto privo di sensi; rilevato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile si è limitata a sollecitare la conferma della sentenza impugnata solo dopo la trasmissione degli atti alla Settima Sezione penale all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso