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Ordinanza — n. 31479/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to failure to substantiate specific criminal charge arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31479/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding the existence of specific criminal charges were deemed generic and merely assertive, failing to provide the necessary factual substantiation required by the lower court. Consequently, the court rejected the appeal without addressing the merits of the alleged crimes.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal must be substantiated with specific facts and legal reasoning; generic assertions that merely reproduce censure already refuted by the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds substantiation requirement criminal procedure court costs danneggiamento reati violenti lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CESARE DAVIDE nato a PALERMO il 06/10/1968 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Di Cesare Davide OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si censura la sussistenza e la procedibilità (in quanto diversamente qualificati) dei reati contestati - ed in particolare:

1) la sussistenza del delitto di danneggiamento quanto alla contestata aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.;

2) l'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale quanto all'elemento soggettivo;

3) la presenza delle più persone quanto a elemento oggettivo del delitto di oltraggio;

4) l'idoneità dell'azioni in ordine alle ipotizzate tentate lesioni per mezzo di un bastone, condotta semmai integrante una minaccia punibile a querela, nel caso in esame insussistente - è generico in quanto meramente assertivo e riproduttivo di censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello (pagg. da 8 e 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07