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Ordinanza — n. 31478/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding statutory mitigating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31478/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Khaldouni Yassine inadmissible due to a lack of specific argumentation. The appellant argued that the Court of Appeal failed to recognize a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, but the court found these grounds to be mere repetitions of points already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal was not specific enough to constitute a valid critique of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.; An appeal based solely on the non-recognition of a statutory mitigating circumstance is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing new, specific, and argumentative grounds.

Parole chiave

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mitigating circumstance lack of specificity inadmissible appeal Article 62 Penal Code reiteration of arguments attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Khaldouni Yassine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALDOUNI YASSINE nato il 23/05/1989 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Khaldouni Yassine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, il giudice di appello ha congruamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del suo convincimento, facendo riferimento tanto al valore economico e morale del bene oggetto di rapina, quanto alle efferate modalità di consumazione della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01