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Ordinanza — n. 31477/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation rather than correcting legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31477/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the first ground sought a factual re-evaluation of evidence, which exceeds the scope of a legality review. The appellant argued for a different historical reconstruction, but the court held that appellate courts cannot substitute their own factual assessment for that of the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment of evidence for that of the lower court, limiting its review to the structural coherence of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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legality review factual re-evaluation appellate jurisdiction evidence assessment inadmissible appeal testimonianza della vittima testimonianza inattendibile testimone a discarico

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso di Cruzado Flores Gustavo Alonso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Cruzado Flores Gustavo Alonso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano le pagg.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUZADO FLORES GUSTAVO ALONSO nato il 22/10/1989 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cruzado Flores Gustavo Alonso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, essendo finalizzato ad ottenere una differente ricostruzione storica dei fatti, prefigurando una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, e dunque estranei al sindacato di questa Corte; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione esposta sul punto dal giudice di merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove la Corte ha puntualmente indicato, quali elementi ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti, la pluralità di precedenti a carico dell'imputato e il contesto di illecita permanenza dello stesso nel territorio dello Stato in cui s'inserisce la condotta delittuosa), anche considerato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; h2,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.