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Ordinanza — n. 31474/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.1 lett. c) CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31474/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Youaal Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances and the sentencing criteria, arguing errors in applying Article 133 of the Penal Code. The court rejected these claims as generic and indeterminate, failing to specify the factual elements required for judicial review under Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 69, comma 4, cod. pen.: Appeals based on generic grounds lacking specific elements are inadmissible, and generic mitigating circumstances cannot be recognized if a prior balancing judgment has already been made.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissible cassation mitigating circumstances recidiva reiterata sindacato motivazione attenuazione della pena misura sostitutiva della detenzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., sono entrambi generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 69, comma 4, cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Letto il ricorso di Youaal Mohamed; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta, rispettivamente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Letto il ricorso di Youaal Mohamed; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta, rispettivamente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUAAL MOHAMED nato il 01/11/1991 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Youaal Mohamed; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta, rispettivamente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., sono entrambi generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 4), non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, peraltro, che il primo giudice ha già adottato il propriro giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee nel senso della equivalenza, sicché, a fronte di una recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non potrebbe sortire effetti ulteriormente positivi per il ricorrente, stante quanto previsto dall'art. 69, comma quarto, cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il