Italian Court dismisses appeal on recidivism and leniency grounds, citing lack of critical analysis and factual re-evaluation powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Umberto Faija inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for liability regarding the crime of receiving stolen goods and contested the denial of a specific mitigating circumstance. The court rejected these claims because the first ground lacked critical engagement with lower court reasoning and the second ground misapplied established principles regarding the value of the stolen item.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 648, comma 4, c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for the trial court's reasoned conviction, and the value of the stolen good is a subsidiary factor for leniency only if the act is deemed minor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIJA UMBERTO nato a PALERMO il 10/07/1992 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Faija Umberto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto al ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, da un lato, è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare privi di un effettivo confronto critico con le ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti; dall'altro, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha congruamente esplicato le ragioni poste a base del diniego (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, in base ai quali, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 61-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos