Italian Court dismisses appeal as generic and lacking specific grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Cancelli inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for an offense under Article 641 of the Penal Code, arguing against the motivation provided. The court ruled that the appeal failed to cite specific elements supporting the criticism, thereby preventing the appellate judge from exercising their supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 641 c.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and lacks the specific elements required to identify the grounds of criticism, thereby depriving the appellate court of the ability to exercise its supervisory function.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCELLI ALESSANDRO nato a SIENA il 18/07/1978 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cancelli Alessandro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 641 cod. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione a pag. 2 della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/2