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Ordinanza — n. 31471/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments and seeking factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31471/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bosio Gian Maria inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as merely a repetition of arguments already dismissed at the appellate level without substantive critique. The second ground was barred because it sought a new evaluation of evidence, which falls outside the scope of cassation review. Finally, the claim regarding a mitigating circumstance was dismissed as unfounded given the specific circumstances of the robbery.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 363 c.p.c.: Appeals are inadmissible if they merely repeat arguments already decided or seek a re-evaluation of evidence, as the supreme court's role is limited to legal error review, not factual reconstruction.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments no re-evaluation of evidence robbery conviction cassation review limits censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso di Bosio Gian Maria; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.
Art. 363 c.p.c.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Bosio Gian Maria; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 86/2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSIO GIAN MARIA nato a SARNICO il 16/08/1974 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bosio Gian Maria; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato di rapina impropria, non è consentito in questa sede perché tende ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata); osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione al caso di specie della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, è manifestamente infondato, avuto riguardo alle modalità della condotta e alla consumazione del reato in danno di distinte vittime di età avanzata, in virtù delle quali deve implicitamente ritenersi esclusa, sulla base della motivazione offerta sul punto dalla Corte di merito, la lieve entità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec