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Sentenza — n. 31469/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment as crime extinguished by remitted complaint acceptance under Art. 152 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31469/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the underlying crime was extinguished by the formal remission and acceptance of the private prosecution complaint. The appellant argued for annulment based on this procedural extinction, which the court confirmed was validly completed during the appeal proceedings. Consequently, the judgment was set aside as the legal basis for prosecution no longer existed, leaving the accused liable for procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 152 cod. pen.; Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.: The formal remission and acceptance of a private prosecution complaint extinguishes the crime, mandating the annulment of the judgment if the appeal was timely filed, while costs remain with the accused absent a specific agreement.

Parole chiave

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remission of private prosecution extinction of crime annulment without remittal private prosecution complaint procedural costs allocation violazione degli oneri dell'autorizzazione violazione dell'ordine pubblico sfratto da locali commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 152 cod. pen.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
pen., per remissione di querela; osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico del querelato, secondo quanto disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
art. 152 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARBONE CIRO nato a NAPOLI il 24/08/1961 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carbone Ciro; considerato che il ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; che, invero, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr.

Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); che, nel caso di specie, la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante e la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata, sicché sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva ed il ricorso è stato tempestivamente proposto; rilevato, pertanto, che la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., per remissione di querela; osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico del querelato, secondo quanto disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso,