Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and repetition of appellate arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the payment of court costs and a fine. The appellant failed to meet the strict specificity requirements for new grounds under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, as the contested issues were either not raised at the appellate stage or merely repeated arguments already rejected by the lower court. Consequently, the court upheld the second-instance judgment without substantive review of the criminal liability claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or merely reiterates arguments already examined and rejected by the appellate court without providing a concrete, arguable critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPAROTI LUIGI nato a CASTROVILLARI il 09/09/1996 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Liparoti Luigi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non essendo stato individuato il relativo reato presupposto, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pag. 1 della sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione, lamentando, in particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 1-3 della sentenza impugnata); che il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa)» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01); osservato che anche il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del reato ascritto all'imputato in quello di cui all'art. 624 cod. pen., è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del gravame (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Pp/
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende