Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and unfounded claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pistocchi Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely repeated arguments already rejected at the appellate level without providing a concrete, specific critique. Additionally, the second ground regarding the suspension of sentence was deemed manifestly unfounded because the lower court correctly identified the lack of legal prerequisites under Article 163 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected in its entirety, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.; Art. 163 c.p. The appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected without a specific argumentative critique, and if the contested decision is based on arguments free of evident justificative flaws regarding statutory prerequisites.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTOCCHI ANGELO nato a COSENZA il 17/08/1967 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pistocchi Angelo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le motivazioni poste dai giudici del gravame a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni esenti da evidenti criticità giustificative, facendo riferimento al rituale penale in atti e al conseguente difetto dei presupposti di legge necessari per il riconoscimento del beneficio ex art. 163 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i