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Ordinanza — n. 31464/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31464/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31464/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TORCASIO CRISTIAN nato a LAMEZIA TERME il 22/01/1991 FOLINO GENNY nato a LAMEZIA TERME il 12/05/1995 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31464/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TORCASIO CRISTIAN nato a LAMEZIA TERME il 22/01/1991 FOLINO GENNY nato a LAMEZIA TERME il 12/05/1995 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

Parole chiave

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immobile occupato diritto d'abitazione soggiorno ininterrotto occupazione grave restrizione all'uso attuale azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letti i ricorsi di Torcasio Cristian e Folino Genny; ritenuto che l'unico motivo oggetto dei ricorsi in esame, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TORCASIO CRISTIAN nato a LAMEZIA TERME il 22/01/1991 FOLINO GENNY nato a LAMEZIA TERME il 12/05/1995 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Torcasio Cristian e Folino Genny; ritenuto che l'unico motivo oggetto dei ricorsi in esame, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione della durata e della stabilità dell'occupazione abusiva (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); che, poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 l