Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against reviewing lower court's factual reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Tommaso Pulpo inadmissible and ordered him to pay costs. Pulpo argued that the lower court's reasoning regarding the crime of improper robbery was illogical and based on a different reconstruction of facts. The court rejected this, citing the legal preclusion that prevents the cassation court from re-evaluating the factual reasoning or logical soundness of the trial court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from reviewing the logical soundness of the lower court's reasoning or substituting its own factual evaluation, rendering appeals challenging the coherence of the judgment inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULPO TOMMASO nato a TARANTO il 20/08/1984 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tommaso Pulpo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina impropria, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, ove correttamente si afferma la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. in aderenza alle risultanze processuali richiamate analiticamente dal giudice); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2