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Ordinanza — n. 31460/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are non-specific repetitions of lower court arguments already rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31460/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fausto Portente inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a conviction of the crime of receipt rather than negligent acquisition and requested a mitigated offense, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific critical engagement with the lower court's reasoning and failed to meet the requirements for admissibility in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequa repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance without providing a specific critical argument.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific grounds repetition of arguments lack of critical engagement court of cassation procedural admissibility criminal appeal review allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 712 cod. pen.
Letto il ricorso di Portente Fausto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di ricettazione e alla mancata derubricazione di quest'ultimo nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.
Art. 648, comma quarto, cod. pen.
270179 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod.
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017
246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
art. 712 cod. pen
Letto il ricorso di Portente Fausto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di ricettazione e alla mancata derubricazione di quest'ultimo nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017
246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTENTE FAUSTO nato a MADDALONI il 25/11/1976 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Portente Fausto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di ricettazione e alla mancata derubricazione di quest'ultimo nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in merito al discrimen tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., è del pari meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare privi di un effettivo confronto critico con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno puntualmente indicato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento facendo riferimento al valore del bene ricettato e alla personalità dell'odierno ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci